mercoledì 9 novembre 2011

A proposito di pendolini e radiestesia




Padre Joseph Marie Verlinde il noto studioso di esoterismo,professore di Filosofia della natura presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Cattolica di Lione e di Teologia Fondamentale presso il Seminario di Ars, ha scritto in merito alla pratica del pendolino:

"L'esperienza dimostra che la radioestesia agisce spesso da porta di entrata alle pratiche occulte ... il radioestesista si mette in stato di TRANCE, cioè di maggior ricettività alle informazioni che vengono dal mondo dell'occulto ... Le esperienze più approfondite [sulla radioestesia] sono state forse quelle condotte dal prof Rocard che però non ebbero successo ... L'esperienza pastorale mi ha mostrato i danni che può creare su persone - addirittura su famiglie intere - l'uso del pendolo anche a fini lodevoli e senza contropartita economica. Non dimentichiamo che la radioestesia è anche usata per evocare gli spiriti ... sulle lettere dell'alfabeto ... Non appena perdiamo il contatto fisico [e dimostrabile] con il fenomeno, l'informazione può essere percepita solo per medianità [perchè il contesto è la cratofania]" 
(Padre Joseph Marie Verlinde, "Attacco al cristianesimo", ed carismatici francescani, 2008, pp.142-143).

Dal momento che qualche anno fa era di moda presso alcuni chierici disinformati la pratica del pendolino, nel malaugurato caso in cui costoro non si fossero ravveduti mi premuro di pubblicare qualche documento diretto proprio a loro.


Decreto del Sant'Uffizio sulla "Radioestesia":

"La Suprema Sacra Congregazione del Santo Uffizio riguardo agli sconvenienti atteggiamenti che si compiono a danno della religione e della vera pietà a causa della pratica della Radioestesia compiuta dai chierici al fine di conoscere eventi e circostanze relative ad alcune persone, e che sono stabilite nei canoni 138 e 139 ( § 1) del Codice di Diritto Canonico che riguardano i chierici e i religiosi che macchiano la loro condotta con atteggiamenti che offendono il loro ufficio e la dignità o che possono nuocere alla loro autorità, stabilisce queste cose che seguono: agli Eccellentissimi Ordinari dei luoghi e ai Superiori Religiosi, affinchè con una certa restrizione proibiscano ai propri chierici e religiosi di non procedere mai a quelle forme di divinazione tra le quali anche la Radioestesia, che scrutano le consultazioni sopraddette. Sarà compito degli stessi Ordinari o dei Superiori Religiosi, se ritenessero necessario ed opportuno, applicare sanzioni penali ad una trasgressione di questo tipo. Se qualche chierico o religioso dovesse perseverare nella trasgressione di questo divieto o avrà dato luogo a gravi sconvenienze o scandalo, gli Ordinari o i Superiori lo deferiscano a questo Sacro Supremo Tribunale".

Dato a Roma, dal Palazzo del S. Uffizio, giorno 26
Marzo 1942, Giovanni Pepe, Notaio della Suprema Sacra
Congregazione dei Santo Uffizio



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