martedì 13 gennaio 2009

Quando può dirsi nullo un matrimonio?



Ultimamente mi è giunta una richiesta riguardo ai casi che determinerebbero la nullità matrimoniale. Quando parliamo di matrimonio, da cattolici, facciamo naturalmente riferimento al Sacramento. Purtoppo l'ignoranza del Diritto Canonico porta a gravi errori che confondono e creano non pochi problemi!

Di seguito trovate l'elenco dei casi di impedimento:

1... Il matrimonio può essere nullo a causa degli impedimenti dirimenti.
Questi impedimenti sono molti.

Eccoli.
1. L'impedimento di età
- Can. 1083, § 1: "L'uomo prima dei sedici anni, compiti e la donna prima dei quattordici, similmente compiti, non possono contrarre un matrimonio valido".

2. L'impedimento d'impotenza
- Can. 1084, § 1: "L'impotenza antecedente e perpetua a compiere la copula matrimoniale, sia da parte dell'uomo sia da parte della donna, tanto assoluta che relativa, rende nullo il matrimonio per la sua stessa natura".

3. Il vincolo di un matrimonio precedente
- Can. 1085, § I: "Attenta invalidamente il matrimonio chi è legato dal vincolo di un matrimonio precedente, anche se non consumato".

4. La disparità di culto
- Can. 1086, § I: "Il matrimonio tra due persone, di cui una sia stata battezzata nella Chiesa cattolica o in essa sia stata accolta né abbia defezionato da essa con atto formale, e l'altra non sia stata battezzata, è invalido".
Il Vescovo però può dispensare da questo impedimento

5. l’ordine sacro
- can 1087: “Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono costituiti negli ordini sacri”

6. Il voto pubblico perpetuo di castità
- Can. 1088: "Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono vincolati dal voto pubblico perpetuo di castità, emesso in un istituto religioso"

7. Il ratto della donna a scopo di matrimonio
- Can. 1089: "Tra l'uomo e la donna rapita o anche solo trattenuta con l'intento di contrarre matrimonio con essa, non può sussistere alcun matrimonio, tranne che, successivamente, la donna, separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio".

8. L'impedimento di crimine
- Can. 1090, § 1: "Chi, allo scopo di contrarre matrimonio con una determinata persona, provoca la morte del coniuge di questa o del proprio coniuge, attenta invalidamente il matrimonio".
- Can. 1090, § 2: "Attentano pure invalidamente il matrimonio tra loro quelli che abbiano inferto la morte al coniuge, cooperando insieme fisicamente o moralmente".

9. L'impedimento di consanguineità
- Can. 1091, § 1: "Nella linea retta della consanguineità, il matrimonio è nullo fra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia legittimi che naturali".
- Can. 1091, § 2: "Nella linea collaterale, il matrimonio è nullo fino al quarto grado incluso".

10. L'impedimento di affinità
- Can. 1092: "L'affinità in linea retta dirime il matrimonio in qualunque grado".

11. L'impedimento di pubblica onestà
- Can. 1093: "L'impedimento di pubblica onestà deriva da un matrimonio invalido a cui sia seguita la convivenza, oppure da un notorio o pubblico concubinato; dirime il matrimonio nel primo grado della linea retta tra l'uomo e le consanguinee della donna e viceversa".

12. L'impedimento di parentela legale
- Can. 1094: "Non possono contrarre validamente il matrimonio tra loro, nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale, coloro che sono congiunti da parentela legale sorta da adozione".

Diversa è la questione in merito all'annullamento del matrimonio civile che può avvenire per le sottostanti cause:

  • matrimonio contratto da chi era già sposato con altra persona se detto matrimonio era ancora valido e non sciolto al momento delle nozze (art. 86 c.c.);
  • matrimonio contratto tra ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali, di una stessa persona ovvero tra fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini; è inoltre annullabile il matrimonio contratto tra zio e nipote e viceversa, tra affini in linea retta o collaterale di secondo grado, tra adottante ed adottato, tra i figli adottivi di una stessa persona, tra adottato e coniuge dell’adottante e viceversa, ma in tali ultimi casi solo se il matrimonio è stato contratto in assenza della dispensa prevista dalla legge (art. 87 c.c.);
  • matrimonio contratto da persone delle quali l’una è stata condannata per l’omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge dell’altra (art. 88 c.c.);
  • matrimonio contratto dal minore d’età non emancipato (art. 84 c.c.);
  • matrimonio contratto dalla donna prima che siano decorsi i 300 giorni dallo scioglimento/annullamento/cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio; poiché il divieto è dettato al fine di evitare possibili contrasti circa la paternità della prole, esso non ricorre nei casi in cui il matrimonio sia venuto meno per incapacità a generare del marito o se si sia ottenuta la prescritta autorizzazione dal Tribunale che abbia escluso la stato di gravidanza della donna (art. 89 c.c.) ;
  • matrimonio contratto dall’interdetto;
  • matrimonio contratto dal coniuge in stato di incapacità d’intendere e di volere per qualunque causa, anche transitoria;
  • matrimonio ove il consenso è stato estorto al coniuge con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità;
  • matrimonio contratto per l’effetto di errore sulla identità ovvero da errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge (malattia fisica/psichica o anomalia/deviazione sessuale tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale –intervenuta condanna del coniuge per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio – dichiarazione di delinquenza abituale o professionale – intervenuta condanna del coniuge per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni – stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento se la gravidanza è stata portata a termine);
  • simulazione del matrimonio, quando, cioè, i coniugi abbiano concordemente deciso di contrarre matrimonio stabilendo però di non adempiere i doveri e di non esercitare i diritti da esso derivanti.

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